DOCUMENTI
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE E DOCUMENTI NECESSARI PER ITALIA
І. Informazioni generali
1. La procedura di adozione internazionale e i presupposti per l’adozione in Bulgaria sono regolati: dalla Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29.05.1993 (operativa in Bulgaria dal 01.09.2002), dal Codice di famiglia del 01.10.2009, dal Codice del diritto internazionale privato del 17.05.2005, dalla Disposizione N. 3 del 24.10.2014 del Ministro della Giustizia e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio per le adozioni internazionali del 24.11.2014.
2. Le autorità e le organizzazioni competenti nella procedura di adozione internazionale in Bulgaria sono:
- il Ministero della Giustizia (Autorità Centrale per la Convenzione dell’Aja del 29.05.1993). È l’autorità che tiene il registro degli aspiranti genitori adottivi con residenza abituale all’estero e quello dei minori adottabili da persone con residenza abituale all’estero. Il Ministro della Giustizia rivolge la proposta di abbinamento agli aspiranti genitori adottivi e presta il consenso definitivo all’adozione.
- il Consiglio per le adozioni internazionali presso il Ministero della Giustizia. È un organismo collegiale che propone al Ministro della Giustizia di individuare gli adottanti stranieri idonei per i minori iscritti al registro delle adozioni internazionali.
- il Tribunale Civile di Sofia. È l’istituzione giudiziaria che esamina le cause di adozione ed emette la sentenza di adozione.
- il Comune di Sofia. È l’organo che rilascia il nuovo certificato di nascita dei minori adottati.
- il Ministero dell’Interno. È l’autorità che rilascia il passaporto internazionale del minore adottato.
- gli Enti e le Filiali degli enti italiani autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione nelle adozioni internazionali. Hanno i poteri di rappresentare gli aspiranti genitori adottivi presso tutte le autorità competenti per la procedura di adozione in Bulgaria.
II. Fasi della procedura di adozione internazionale in Bulgaria e i rispettivi documenti necessari
1. Iscrizione al registro degli aspiranti genitori adottivi tenuto dal Ministero della Giustizia.
L’iscrizione viene effettuata sulla base di domanda rivolta al Ministero della Giustizia alla quale sono allegati i seguenti documenti:
• il contratto di intermediazione per i servizi prestati agli adottanti, stipulato con l’ente autorizzato italiano incaricato dai richiedenti per la procedura adottiva;
• la procura per il conferimento da parte degli adottanti dei poteri di rappresentanza;
• il decreto di idoneità all’adozione di un minore emesso dal Tribunale per i minorenni del distretto di residenza degli adottanti. Nel caso in cui i richiedenti siano cittadini italiani residenti all’estero, è competente il Tribunale per i minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
• il documento attestante che gli aspiranti all’adozione non sono privati della potestà genitoriale rilasciato dal Tribunale per i minorenni del distretto di residenza degli adottanti o dall’ente autorizzato italiano al quale i richiedenti hanno conferito il mandato per la procedura adottiva;
• la relazione sociale sugli adottanti;
• i certificati medici (devono contenere la valutazione della salute fisica e psichica di entrambi i richiedenti e le informazioni sull’eventuale presenza o assenza di malattie croniche, malattie veneree contagiose, AIDS, tubercolosi o altre patologie che possono costituire pericolo per la vita);
• i certificati penali del casellario giudiziale;
• il certificato di matrimonio;
• la dichiarazione da parte degli adottanti sulle caratteristiche del minore che desiderano adottare, comprese le particolarità legate al suo stato di salute e sviluppo che sono disponibili ad accettare, nonché le motivazioni all’adozione.
• le copie dei documenti d’identità (tradotte, senza legalizzazione)
I documenti devono essere tradotti e legalizzati.
Il Ministero della Giustizia controlla i documenti entro un mese dalla loro presentazione e i richiedenti vengono iscritti al registro degli aspiranti all’adozione.
2. Conferma annuale del progetto adottivo in Bulgaria davanti al Ministero della Giustizia bulgaro.
Gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti ogni anno, entro la data della loro iscrizione al registro degli adottanti, a confermare tramite una dichiarazione al Ministero della Giustizia il loro progetto adottivo in Bulgaria. Nella stessa dichiarazione sono inoltre tenuti a comunicare eventuali cambiamenti delle circostanze inizialmente iscritte al registro.
3. Proposta di abbinamento rivolta dal Ministero della Giustizia.
a) Ricevimento della proposta: Il Consiglio per le adozioni internazionali esamina le domande di adozione secondo l’ordine di iscrizione degli aspiranti genitori adottivi al registro tenuto dal Ministero della Giustizia. (Il periodo di attesa per l’attivazione dei documenti dei richiedenti è molto diverso e dipende dal numero degli aspiranti iscritti, dalle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, dal numero e dalle caratteristiche dei minori adottabili iscritti. Il Ministero della Giustizia pubblica sul proprio sito web i dati relativi alla trattazione delle pratiche iscritte che sono pubblicamente disponibili).
Il Consiglio per le adozioni internazionali confronta i profili dei minori iscritti al registro con le relazioni sui richiedenti. Individua gli adottanti idonei partendo dall’interesse del minore e dalle capacità dei richiedenti di garantire al minore le condizioni di sviluppo e benessere fisico, psichico e sociale. La proposta di abbinamento è accompagnata dalla fotografia e da una relazione sul minore contenente la sua storia familiare e sanitaria. Se necessario, su richiesta degli aspiranti genitori, è possibile richiedere formalmente anche ulteriori informazioni dettagliate sul minore proposto.
b) Accettazione o rifiuto della proposta: Entro due mesi dal ricevimento della proposta di abbinamento gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a effettuare l’incontro personale con il minore, nell’arco di almeno 5 giorni, e presentare al Ministero della Giustizia bulgaro il loro consenso o rifiuto scritto all’adozione. Il rifiuto può essere dichiarato anche senza aver effettuato tale incontro. In caso di un rifiuto non motivato o infondato del minore proposto, i richiedenti vengono iscritti al registro con un nuovo numero di protocollo e continuano ad aspettare la proposta di abbinamento con un altro minore secondo la procedura comune. In caso di un rifiuto motivato, fondato del minore, il Consiglio per le adozioni internazionali mantiene il numero di protocollo con il quale i richiedenti sono stati inizialmente iscritti al registro.
In caso di accettazione dell’abbinamento, i richiedenti firmano in Bulgaria, dinanzi al notaio, una dichiarazione che contiene: il consenso all’adozione del minore proposto, la conferma dell’avvenuto incontro, la presa conoscenza delle condizioni di salute del minore e degli effetti dell’adozione piena, il consenso all’avviamento del procedimento giudiziario, nonché le dichiarazioni che il consenso all’adozione del minore proposto non è vincolato ad alcun beneficio materiale e che il minore adottato non sarà sottoposto a cure sperimentali e che, in vita, le parti del suo corpo non saranno utilizzate ai fini di donazione di organi.
4. Proseguimento della procedura di adozione.
Presso il Ministero della Giustizia bulgaro vengono presentati i seguenti documenti:
• la dichiarazione di cui al punto precedente attestante il consenso all’adozione da parte degli adottanti;
• i certificati medici aggiornati degli adottanti;
• i certificati penali aggiornati degli adottanti;
• un documento, rilasciato dai servizi socio-sanitari locali o dall’ente autorizzato italiano incaricato dagli adottanti per la procedura di adozione, attestante l’assunzione dell’obbligo di effettuare il monitoraggio post-adottivo del rispettivo minore nell’arco di 2 anni dall’ammissione della sua adozione;
• l’autorizzazione al proseguimento della procedura di adozione ex art. 17 della Convenzione dell’Aja rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana;
• la procura all’avvocato per il conferimento della rappresentanza processuale nel procedimento giudiziario per l’ammissione dell’adozione.
Il Ministro della Giustizia presta il consenso all’adozione del minore proposto e la pratica corredata da tutti gli altri documenti viene trasmessa al tribunale. Il Tribunale Civile di Sofia esamina la domanda di adozione, la sentenza viene pronunciata in udienza seduta stante e passa in giudicato dopo 7 giorni dalla pubblicazione.
4. Partenza del minore adottato dal Paese di origine.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di ammissione dell’adozione, vengono presentati i documenti per il rilascio del nuovo certificato di nascita del minore nei quali gli adottanti vengono iscritti come suoi genitori biologici.
Sulla base della sentenza definitiva di ammissione dell’adozione, il Ministro della Giustizia rilascia la Certificazione attestante la conformità dell’adozione alla Convenzione dell’Aja, in ossequio all’art. 23 della stessa Convenzione.
Dopo il rilascio dei due predetti documenti, gli adottanti arrivano in Bulgaria per prendere il minore adottato. Nel periodo del loro soggiorno in Bulgaria vengono presentati i documenti per il rilascio del passaporto internazionale del minore adottato. Una volta rilasciato il passaporto, gli adottanti e il minore adottato partono dalla Bulgaria ed entrano in Italia.
5. Monitoraggio post-adottivo.
Ogni 6 mesi, per un periodo di 2 anni dopo l’adozione, i servizi socio-sanitari locali o l’ente autorizzato italiano al quale gli adottanti hanno conferito il mandato per la procedura adottiva, dovranno predisporre le relazioni sull’adattamento e l’inserimento del minore. L’ente autorizzato italiano e i genitori adottivi sono tenuti a seguire e a collaborare per la tempestiva elaborazione delle relazioni e anche per la loro immediata trasmissione all’Autorità centrale bulgara o all’ente autorizzato incaricato della rappresentanza nella procedura di adozione in Bulgaria.
III. Procedura adottiva di minori nei confronti dei quali il Ministero della Giustizia ha adottato misure speciali di adozione
Ogni mese il Ministero della Giustizia pubblica l’elenco dei minori la cui adozione è stata rifiutata e che presentano problemi di salute, hanno bisogni speciali o sono di età superiore a 7 anni. Gli enti bulgari hanno il diritto, previo adempimento, insieme agli enti autorizzati italiani, di talune precondizioni, di chiedere di partecipare alla procedura di assegnazione casuale di tali minori. L’assegnazione avviene tra gli enti bulgari che hanno chiesto di partecipare mediante sorteggio per l’ordine di scelta dei minori. Il primo ente iscritto sceglie per primo, il secondo per secondo e questo processo si ripete fino all’esaurimento degli enti che hanno chiesto di scegliere minori. Ogni ente autorizzato bulgaro ha il diritto di scegliere fino a 20 profili di minori. Dell’esito delle scelte fatte viene predisposto un verbale. Gli enti che hanno esercitato la scelta di minori sono tenuti, al più tardi il giorno successivo, a presentare la domanda per ottenere le informazioni sui minori così scelti. Il Ministero fornisce queste informazioni. Al di fuori delle informazioni fornite dal Ministero, qualora il minore sia pubblicato per la prima volta o siano passati quattro mesi dalle ultime informazioni ad esso relative, l’ente bulgaro è obbligato a raccogliere per conto proprio ulteriori informazioni sullo stato di salute del minore. Le ulteriori informazioni includono obbligatoriamente n. 5 fotografie recenti e/o materiale video della durata non inferiore a 3 minuti; questionari compilati riguardo lo sviluppo neuro-psichico e le particolarità comportamentali del minore, nonché i risultati delle eventuali consulenze mediche e/o specialistiche. Tutte le informazioni vengono trasmesse all’ente autorizzato italiano che inizia la ricerca di genitori adottivi per il minore in oggetto, con le sue specifiche malattie e particolarità. Entro due mesi complessivi dalla data di ricevimento delle prime informazioni sul minore dal Ministero, l’ente autorizzato italiano deve trovare genitori adottivi ed entro lo stesso termine, laddove obbligatorio, l’ente bulgaro deve raccogliere le predette ulteriori informazioni. Gli adottanti del minore possono essere non iscritti al registro degli aspiranti all’adozione in Bulgaria, ma se presentano la domanda per l’adozione del minore in questione, verrà concesso loro un termine di sei mesi per provvedere ad iscriversi, presentando tutti i documenti richiesti per tale iscrizione.
Qualora, dopo tutto quanto sopra esposto, l’ente autorizzato italiano non riesca a trovare adottanti idonei oppure i richiedenti l’adozione, dopo aver incontrato il minore, dovessero rifiutare di adottarlo, l’intera procedura svolta viene cancellata e il minore viene di nuovo pubblicato sull’elenco per la ricerca di altri adottanti.
І. Informazioni generali
1. La procedura di adozione internazionale e i presupposti per l’adozione in Bulgaria sono regolati: dalla Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29.05.1993 (operativa in Bulgaria dal 01.09.2002), dal Codice di famiglia del 01.10.2009, dal Codice del diritto internazionale privato del 17.05.2005, dalla Disposizione N. 3 del 24.10.2014 del Ministro della Giustizia e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio per le adozioni internazionali del 24.11.2014.
2. Le autorità e le organizzazioni competenti nella procedura di adozione internazionale in Bulgaria sono:
- il Ministero della Giustizia (Autorità Centrale per la Convenzione dell’Aja del 29.05.1993). È l’autorità che tiene il registro degli aspiranti genitori adottivi con residenza abituale all’estero e quello dei minori adottabili da persone con residenza abituale all’estero. Il Ministro della Giustizia rivolge la proposta di abbinamento agli aspiranti genitori adottivi e presta il consenso definitivo all’adozione.
- il Consiglio per le adozioni internazionali presso il Ministero della Giustizia. È un organismo collegiale che propone al Ministro della Giustizia di individuare gli adottanti stranieri idonei per i minori iscritti al registro delle adozioni internazionali.
- il Tribunale Civile di Sofia. È l’istituzione giudiziaria che esamina le cause di adozione ed emette la sentenza di adozione.
- il Comune di Sofia. È l’organo che rilascia il nuovo certificato di nascita dei minori adottati.
- il Ministero dell’Interno. È l’autorità che rilascia il passaporto internazionale del minore adottato.
- gli Enti e le Filiali degli enti italiani autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione nelle adozioni internazionali. Hanno i poteri di rappresentare gli aspiranti genitori adottivi presso tutte le autorità competenti per la procedura di adozione in Bulgaria.
II. Fasi della procedura di adozione internazionale in Bulgaria e i rispettivi documenti necessari
1. Iscrizione al registro degli aspiranti genitori adottivi tenuto dal Ministero della Giustizia.
L’iscrizione viene effettuata sulla base di domanda rivolta al Ministero della Giustizia alla quale sono allegati i seguenti documenti:
• il contratto di intermediazione per i servizi prestati agli adottanti, stipulato con l’ente autorizzato italiano incaricato dai richiedenti per la procedura adottiva;
• la procura per il conferimento da parte degli adottanti dei poteri di rappresentanza;
• il decreto di idoneità all’adozione di un minore emesso dal Tribunale per i minorenni del distretto di residenza degli adottanti. Nel caso in cui i richiedenti siano cittadini italiani residenti all’estero, è competente il Tribunale per i minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
• il documento attestante che gli aspiranti all’adozione non sono privati della potestà genitoriale rilasciato dal Tribunale per i minorenni del distretto di residenza degli adottanti o dall’ente autorizzato italiano al quale i richiedenti hanno conferito il mandato per la procedura adottiva;
• la relazione sociale sugli adottanti;
• i certificati medici (devono contenere la valutazione della salute fisica e psichica di entrambi i richiedenti e le informazioni sull’eventuale presenza o assenza di malattie croniche, malattie veneree contagiose, AIDS, tubercolosi o altre patologie che possono costituire pericolo per la vita);
• i certificati penali del casellario giudiziale;
• il certificato di matrimonio;
• la dichiarazione da parte degli adottanti sulle caratteristiche del minore che desiderano adottare, comprese le particolarità legate al suo stato di salute e sviluppo che sono disponibili ad accettare, nonché le motivazioni all’adozione.
• le copie dei documenti d’identità (tradotte, senza legalizzazione)
I documenti devono essere tradotti e legalizzati.
Il Ministero della Giustizia controlla i documenti entro un mese dalla loro presentazione e i richiedenti vengono iscritti al registro degli aspiranti all’adozione.
2. Conferma annuale del progetto adottivo in Bulgaria davanti al Ministero della Giustizia bulgaro.
Gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti ogni anno, entro la data della loro iscrizione al registro degli adottanti, a confermare tramite una dichiarazione al Ministero della Giustizia il loro progetto adottivo in Bulgaria. Nella stessa dichiarazione sono inoltre tenuti a comunicare eventuali cambiamenti delle circostanze inizialmente iscritte al registro.
3. Proposta di abbinamento rivolta dal Ministero della Giustizia.
a) Ricevimento della proposta: Il Consiglio per le adozioni internazionali esamina le domande di adozione secondo l’ordine di iscrizione degli aspiranti genitori adottivi al registro tenuto dal Ministero della Giustizia. (Il periodo di attesa per l’attivazione dei documenti dei richiedenti è molto diverso e dipende dal numero degli aspiranti iscritti, dalle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, dal numero e dalle caratteristiche dei minori adottabili iscritti. Il Ministero della Giustizia pubblica sul proprio sito web i dati relativi alla trattazione delle pratiche iscritte che sono pubblicamente disponibili).
Il Consiglio per le adozioni internazionali confronta i profili dei minori iscritti al registro con le relazioni sui richiedenti. Individua gli adottanti idonei partendo dall’interesse del minore e dalle capacità dei richiedenti di garantire al minore le condizioni di sviluppo e benessere fisico, psichico e sociale. La proposta di abbinamento è accompagnata dalla fotografia e da una relazione sul minore contenente la sua storia familiare e sanitaria. Se necessario, su richiesta degli aspiranti genitori, è possibile richiedere formalmente anche ulteriori informazioni dettagliate sul minore proposto.
b) Accettazione o rifiuto della proposta: Entro due mesi dal ricevimento della proposta di abbinamento gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a effettuare l’incontro personale con il minore, nell’arco di almeno 5 giorni, e presentare al Ministero della Giustizia bulgaro il loro consenso o rifiuto scritto all’adozione. Il rifiuto può essere dichiarato anche senza aver effettuato tale incontro. In caso di un rifiuto non motivato o infondato del minore proposto, i richiedenti vengono iscritti al registro con un nuovo numero di protocollo e continuano ad aspettare la proposta di abbinamento con un altro minore secondo la procedura comune. In caso di un rifiuto motivato, fondato del minore, il Consiglio per le adozioni internazionali mantiene il numero di protocollo con il quale i richiedenti sono stati inizialmente iscritti al registro.
In caso di accettazione dell’abbinamento, i richiedenti firmano in Bulgaria, dinanzi al notaio, una dichiarazione che contiene: il consenso all’adozione del minore proposto, la conferma dell’avvenuto incontro, la presa conoscenza delle condizioni di salute del minore e degli effetti dell’adozione piena, il consenso all’avviamento del procedimento giudiziario, nonché le dichiarazioni che il consenso all’adozione del minore proposto non è vincolato ad alcun beneficio materiale e che il minore adottato non sarà sottoposto a cure sperimentali e che, in vita, le parti del suo corpo non saranno utilizzate ai fini di donazione di organi.
4. Proseguimento della procedura di adozione.
Presso il Ministero della Giustizia bulgaro vengono presentati i seguenti documenti:
• la dichiarazione di cui al punto precedente attestante il consenso all’adozione da parte degli adottanti;
• i certificati medici aggiornati degli adottanti;
• i certificati penali aggiornati degli adottanti;
• un documento, rilasciato dai servizi socio-sanitari locali o dall’ente autorizzato italiano incaricato dagli adottanti per la procedura di adozione, attestante l’assunzione dell’obbligo di effettuare il monitoraggio post-adottivo del rispettivo minore nell’arco di 2 anni dall’ammissione della sua adozione;
• l’autorizzazione al proseguimento della procedura di adozione ex art. 17 della Convenzione dell’Aja rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana;
• la procura all’avvocato per il conferimento della rappresentanza processuale nel procedimento giudiziario per l’ammissione dell’adozione.
Il Ministro della Giustizia presta il consenso all’adozione del minore proposto e la pratica corredata da tutti gli altri documenti viene trasmessa al tribunale. Il Tribunale Civile di Sofia esamina la domanda di adozione, la sentenza viene pronunciata in udienza seduta stante e passa in giudicato dopo 7 giorni dalla pubblicazione.
4. Partenza del minore adottato dal Paese di origine.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di ammissione dell’adozione, vengono presentati i documenti per il rilascio del nuovo certificato di nascita del minore nei quali gli adottanti vengono iscritti come suoi genitori biologici.
Sulla base della sentenza definitiva di ammissione dell’adozione, il Ministro della Giustizia rilascia la Certificazione attestante la conformità dell’adozione alla Convenzione dell’Aja, in ossequio all’art. 23 della stessa Convenzione.
Dopo il rilascio dei due predetti documenti, gli adottanti arrivano in Bulgaria per prendere il minore adottato. Nel periodo del loro soggiorno in Bulgaria vengono presentati i documenti per il rilascio del passaporto internazionale del minore adottato. Una volta rilasciato il passaporto, gli adottanti e il minore adottato partono dalla Bulgaria ed entrano in Italia.
5. Monitoraggio post-adottivo.
Ogni 6 mesi, per un periodo di 2 anni dopo l’adozione, i servizi socio-sanitari locali o l’ente autorizzato italiano al quale gli adottanti hanno conferito il mandato per la procedura adottiva, dovranno predisporre le relazioni sull’adattamento e l’inserimento del minore. L’ente autorizzato italiano e i genitori adottivi sono tenuti a seguire e a collaborare per la tempestiva elaborazione delle relazioni e anche per la loro immediata trasmissione all’Autorità centrale bulgara o all’ente autorizzato incaricato della rappresentanza nella procedura di adozione in Bulgaria.
III. Procedura adottiva di minori nei confronti dei quali il Ministero della Giustizia ha adottato misure speciali di adozione
Ogni mese il Ministero della Giustizia pubblica l’elenco dei minori la cui adozione è stata rifiutata e che presentano problemi di salute, hanno bisogni speciali o sono di età superiore a 7 anni. Gli enti bulgari hanno il diritto, previo adempimento, insieme agli enti autorizzati italiani, di talune precondizioni, di chiedere di partecipare alla procedura di assegnazione casuale di tali minori. L’assegnazione avviene tra gli enti bulgari che hanno chiesto di partecipare mediante sorteggio per l’ordine di scelta dei minori. Il primo ente iscritto sceglie per primo, il secondo per secondo e questo processo si ripete fino all’esaurimento degli enti che hanno chiesto di scegliere minori. Ogni ente autorizzato bulgaro ha il diritto di scegliere fino a 20 profili di minori. Dell’esito delle scelte fatte viene predisposto un verbale. Gli enti che hanno esercitato la scelta di minori sono tenuti, al più tardi il giorno successivo, a presentare la domanda per ottenere le informazioni sui minori così scelti. Il Ministero fornisce queste informazioni. Al di fuori delle informazioni fornite dal Ministero, qualora il minore sia pubblicato per la prima volta o siano passati quattro mesi dalle ultime informazioni ad esso relative, l’ente bulgaro è obbligato a raccogliere per conto proprio ulteriori informazioni sullo stato di salute del minore. Le ulteriori informazioni includono obbligatoriamente n. 5 fotografie recenti e/o materiale video della durata non inferiore a 3 minuti; questionari compilati riguardo lo sviluppo neuro-psichico e le particolarità comportamentali del minore, nonché i risultati delle eventuali consulenze mediche e/o specialistiche. Tutte le informazioni vengono trasmesse all’ente autorizzato italiano che inizia la ricerca di genitori adottivi per il minore in oggetto, con le sue specifiche malattie e particolarità. Entro due mesi complessivi dalla data di ricevimento delle prime informazioni sul minore dal Ministero, l’ente autorizzato italiano deve trovare genitori adottivi ed entro lo stesso termine, laddove obbligatorio, l’ente bulgaro deve raccogliere le predette ulteriori informazioni. Gli adottanti del minore possono essere non iscritti al registro degli aspiranti all’adozione in Bulgaria, ma se presentano la domanda per l’adozione del minore in questione, verrà concesso loro un termine di sei mesi per provvedere ad iscriversi, presentando tutti i documenti richiesti per tale iscrizione.
Qualora, dopo tutto quanto sopra esposto, l’ente autorizzato italiano non riesca a trovare adottanti idonei oppure i richiedenti l’adozione, dopo aver incontrato il minore, dovessero rifiutare di adottarlo, l’intera procedura svolta viene cancellata e il minore viene di nuovo pubblicato sull’elenco per la ricerca di altri adottanti.